ASSOCIAZIONE “NOSTR
PAIS…..GUGNERD”
STATUTO
Art. 1 – DENOMINAZIONE
L’associazione di
volontariato è denominata “Nostr pais….Gugnerd.”, più avanti chiamata
per brevità “associazione”.
Art. 2 – FINALITA
E’ una libera Associazione che sorge per volontà di cittadini i quali,
condividendo una visione cristiana della vita e la cultura della
solidarietà, si impegnano a promuovere attività assistenziali, di
promozione sociale, culturali, ricreative, turistiche e sportive
dilettantistiche.
Art. 3 – PRINCIPI
L’associazione è apolitica ed apartitica e si
atterrà, nel rispetto della Legge 266/91, ai seguenti principi: assenza
del fine di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà
sociale, obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse
direttamente connesse, democraticità della struttura, esclusione di soci
temporanei, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità
delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell’Assemblea,
divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali di cui
all’art. 1, ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.
Tutti gli Organi sociali
vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea ordinaria dei
soci, eccezion fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine
vengono fatte direttamente dai soci Fondatori in sede di costituzione
dell’associazione. Tutti i membri di Organi sociali devono essere soci.
Art. 4 – SEDE
L’associazione ha sede
in Grognardo, località Fontanino.
Art. 5 – SOCI, LORO DIRITTI E DOVERI
5.1 I soci sono coloro
che si iscrivono all’associazione per partecipare alle attività sociali.
5.2 All’aspirante socio
deve essere consegnata una copia aggiornata dello Statuto. L’aspirante
socio deve presentare domanda di iscrizione su apposito modulo. La
qualifica di socio è subordinata all’accoglimento da parte del Consiglio
Direttivo della domanda di iscrizione all’associazione. I motivi
dell’eventuale diniego all’ammissione devono risultare chiaramente dalla
scheda di richiesta di ammissione. La delibera sull’ammissione è
inappellabile. Il rigetto della domanda di iscrizione deve venir
comunicato per iscritto all’interessato entro sette giorni lavorativi.
L’adesione all’associazione si perfeziona con il pagamento della quota
di iscrizione.
5.3 Sono previsti i
seguenti tipi di soci:
-
fondatori: sono quelle persone che hanno fondato l’associazione,
sottoscrivendo l’Atto costitutivo;
-
ordinari: sono quelle persone che condividono le finalità
dell’associazione svolgono attività volontaria diretta.
5.4 Tutti i soci
maggiorenni al corrente con il pagamento delle quote sociali, hanno sia
diritto al voto in seno all’Assemblea dei soci, tanto ordinaria che
straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali.
5.5 Cause di
esclusione dei soci sono le seguenti:
-
morosità nel pagamento della quota associativa;
-
indisciplina e/o comportamento scorretto ripetuti;
-
inattività prolungata.
L’esclusione del socio è
deliberata dal Consiglio Direttivo e portata a conoscenza
dell’assemblea.
Il socio, non ancora
escluso, che non sia in regola con il pagamento delle quote dovute, pur
rimanendo socio a tutti gli effetti, non ha diritto a partecipare alle
attività sociali.
Nel caso in cui un socio
escluso rivesta una carica sociale, decade immediatamente ed
automaticamente da tale carica
5.6 Le quote sociali
sono intrasferibili sia per atto fra vivi che per eredità. In caso di
dimissioni, radiazione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane
di proprietà dell’associazione.
Art. 6
- ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio inizia l’1
gennaio e termina il 31 dicembre successivo.
Art. 7
- ASSEMBLEE
7.1 Il Consiglio
Direttivo deve convocare l’Assemblea ordinaria dei soci almeno una volta
l’anno, entro il 30 aprile. Inoltre può convocare, quando crede
necessario, altre Assemblee ordinarie o straordinarie.
7.2 Le Assemblee, sia
ordinarie che straordinarie, sono convocate, mediante invio di lettera
non raccomandata a tutti i soci, nonché mediante affissione della
convocazione nell’apposita bacheca nella sede sociale, almeno quindici
giorni prima su proposta del Consiglio Direttivo, oppure da tanti soci
che rappresentino almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto.
7.3 L’avviso di
convocazione deve contenere i seguenti dati:
-
giorno, ora e sede della prima convocazione;
-
giorno, ora e sede dell’eventuale seconda convocazione;
-
ordine del giorno, cioè l’elenco degli argomenti che saranno trattati;
7.4 Le Assemblee
ordinarie sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno
la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione
saranno sempre valide qualunque sia il numero dei soci presenti aventi
diritto al voto. Le Assemblee straordinarie sono valide in prima
convocazione quando sono presenti almeno 2/3 dei soci con diritto al
voto, in seconda qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.
Le Assemblee straordinarie relative ad eventuale scioglimento
dell’associazione sono valide in prima convocazione quando sono presenti
almeno 2/3 dei soci con diritto al voto, in seconda convocazione quando
siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto, in
terza convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.
Tutte le decisioni vengono prese per alzata di mano o per scrutinio
segreto. L’Assemblea nomina il proprio Presidente ed il proprio
Segretario.
7.5 Nelle Assemblee sia
ordinaria che straordinaria sono approvate le proposte che raccolgono la
maggioranza semplice dei voti dei presenti, anche per delega, degli
aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione, fanno
eccezione le Assemblee relative allo scioglimento dell’associazione per
le quali sono necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima
convocazione almeno i 2/3 dei soci presenti aventi diritto al voto,
dalla seconda convocazione in poi la maggioranza semplice dei voti dei
presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle
che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno
diritto al voto.
7.6 Sono compiti
dell’Assemblea ordinaria:
- la
nomina o sostituzione degli organi sociali;
-
l’approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
-
l’approvazione dei programmi dell’attività da svolgere.
7.7 L’Assemblea
straordinaria delibera sulle modifiche allo statuto e sullo scioglimento
dell’Associazione.
7.8 Le decisioni prese
dall’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci
sia dissenzienti che assenti.
Art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO
8.1 Il Consiglio
Direttivo è formato da cinque membri.
8.2 Il Consiglio
Direttivo dura in carica per un triennio e può venir rieletto per non
più di due volte consecutive.
8.3 Sono compiti del
Consiglio Direttivo:
- ammettere di nuovi
soci;
- convocare le
Assemblee;
- osservare e far
osservare tutte le delibere delle Assemblee;
- redigere il rendiconto
annuale consuntivo per l’esercizio da poco trascorso, redigere la
relazione annuale;
- redigere il rendiconto
annuale preventivo per l’esercizio in corso;
- esclusione dei soci
inattivi o in mora con il pagamento della quota associativa.
Art. 9 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
9.1 I compiti principali
del Presidente, che in caso di sua assenza o impedimento vengono assolti
dal Vicepresidente, sono i seguenti:
- rappresentare
l’associazione di fronte ai terzi e stare in giudizio per conto della
stessa;
- convocare e presiedere
le riunioni del Consiglio Direttivo;
- deliberare su tutte le
questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza
dell’Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo.
Art. 10 - ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
Le entrate
dell’Associazione sono costituite da:
-
contributi degli aderenti;
-
contributi di privati;
-
contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o
progetti;
-
contributi di organismi internazionali;
-
donazioni e lasciti testamentari;
-
rimborsi derivanti da convenzioni;
-
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Il patrimonio sociale è
costituito da:
1) beni
immobili e mobilio;
2)
donazioni, lasciti o successioni.
Art. 11 - DURATA E SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
La
durata dell’associazione è illimitata.
L’associazione non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea
straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, o da
almeno due terzi dei soci.
Tutto
il patrimonio esistente all’atto dello scioglimento dovrà essere
devoluto a favore di associazioni di volontariato similari.
Art. 12 - NORME RESIDUALI
Per
quanto non espressamente previsto da questo statuto si fa rinvio alle
norme del codice civile e della L. 266/91 e ss.mm.ii.
bero.it